LO STATUTO
ART. 1
Viene costituto da un gruppo di amici gommonauti il sodalizio sportivo, sociale e culturale “GOMMONE CLUB FERRARA”
ART. 2
Il sodalizio GOMMONE CLUB FERRARA (che d'ora in poi verrà indicato con la sigla G.C.F .) ha sede nella PROVINCIA di FERRARA.
ART. 3
Il G.C.F . è apolitico, aconfessionale e non persegue fini di lucro. La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.
ART. 4
Scopi del G.C.F. sono:
collaborare con altri Club, Enti, Sodalizi sportivi che ne facciano esplicita richiesta;
valorizzare e diffondere primariamente l'uso e l'impiego del gommone, non escludendo l'attività motonautica con qualsiasi altro tipo d'imbarcazione;
organizzare e partecipare ad avvenimenti di carattere agonistico;
dare incremento a studi tecnici promuovendo ricerche, esperimenti, collaudi e prove, effettuando la compilazione e le pubblicazioni di monografie, relazioni, fotografie e disegni di particolare interesse;
costituire un centro d'informazione tecniche a disposizione dei propri Soci;
promuovere incontri e scambi d'esperienze con privati, Enti ed Associazioni che perseguono medesimi intendimenti per meglio valorizzare il mezzo tecnico e l'ambiente in cui opera;
sviluppare ed organizzare l'attività nautica, ricercare itinerari alternativi, organizzare raid e campeggi nautici, ecc.;
divulgare la conoscenza dei vari ambienti in cui esso può operare;
sensibilizzare Soci, simpatizzanti, l'opinione pubblica sui problemi inerenti al rapporto uomo-ambiente, all'ecologia;
organizzare e promuovere manifestazioni a carattere umanitario e di solidarietà.
A tali finalità si aggiunge un particolare interesse per tutte le iniziative e le manifestazioni tendenti a rivalutare l'ambiente del PO e delle idrovie-ferraresi e le sue tradizioni, promuovendo e appoggiando ogni attività rivolta a tal fine.
ART. 5
Appartengono al G.C.F. tutti coloro che, osservate le norme relative agli associati, sottostanno alle norme statutarie del Club e sono in regola con il pagamento delle quote sociali.
ART. 6
CATEGORIE DEI SOCI
Socio ORDINARIO – è colui, che in maggiore età, versa la quota sociale fissata annualmente dall'ASSEMBLEA dei SOCI;
Socio AGGREGATO – è colui, che in rapporto familiare o similare, viene introdotto al Club da un Socio Ordinario e ne entra a far parte a tutti gli effetti. Ogni Socio Ordinario può presentare un solo Socio AGGREGATO.
Socio ONORARIO – è colui, che nel passato, ha ricoperto cariche in seno al C.D. o si è distinto per particolari servigi o benemerenze rese al Club. – Viene nominato dal C.D. ed ha validità annuale.
ART. 7
Per essere ammessi al G.C.F. gli aspiranti debbono
essere di specchiata moralità;
Accettare lo STATUTO e il REGOLAMENTO INTERNO (dopo averne presa visione) e uniformarsi alle sue clausole ed attenersi alle disposizioni emanate dal C.D. in carica.
ART. 8
Chiunque desideri essere ammesso al G.C.F. deve fare domanda, su apposito modulo, al C.D. in carica. – Con la domanda si obbliga ad assumere tutti i diritti, doveri e impegni di Socio.
ART. 9
L'elenco dei Soci dovrà essere sempre esposto nella Sede Sociale, affinché tutti ne possano prendere visione.
ART. 10
Le ammissioni sono di esclusiva competenza del C.D. ed in caso di N O N accettazione il rifiuto dovrà essere motivato.
ART. 11
Il Socio che non osservi lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni emanate dal C.D. nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di Socio per una durata non superiore ai sei (6) mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali. Il Socio ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di un mese dalla data di comunicazione con lettera raccomandata.
ART. 12
I Soci che vogliono dimettersi dovranno inviare lettera di dimissioni e non avranno diritto al rimborso delle quote già versate.
ART. 13
Il Socio rimane in arrestrato con il pagamento delle quote sociali scadute per un periodo non inferiore ai tre mesi, e che non adempia all'obbligo relativo entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricezione di formale invito di pagamento, fattogli dal Presidente o dal C.D. con lettera raccomandata, è senz'altro radiato per morosità dal Club e cancellato dall'elenco dei Soci.
DIRITTI e DOVERI dei SOCI
ART. 14
I Soci Ordinari, Aggregati e Onorari hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi del Club mediante il voto espresso in Assemblea.
ART. 15
Ad ogni Socio viene rilasciata una tessera che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dall'Associazione.
ART. 16
Il Socio deve:
Mantenere specchiata condotta morale nell'ambito del Club;
Versare puntualmente, se ORDINARIO e/o Aggregato, le quote sociali stabilite annualmente dall'ASSEMBLEA dei SOCI;
Astenersi da qualsiasi che possa nuocere al Club.
ART. 17
Nessuno può esprimere opinioni, né gestire iniziative personali a nome del G.C.Fe., salvo dietro delega scritta del C.D.
ART. 18
Le quote di ammissione, le quote sociali, le quote di adesione individuale, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno dall'ASSEMBLEA dei SOCI. Per i soli Soci Ordinari la quota sociale sarà comprensiva dell'affiliazione alla F. I . M. - (Federazione Italiana Motonautica).
ART. 19
Sono organi ordinari del G.C.Fe.: (in ordine di importanza)
ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI - (formata da tutti i Soci in regola)
Il CONSIGLIO DIRETTIVO – (eletto dall'Ass.Soci)
Il PRESIDENTE – (eletto dall'Ass. dei Soci)
Il Collegio dei Probiviri – (eletto dall'Ass.)
Il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 20
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse del Club.
ASSEMBLEA dei SOCI
ART. 21
L'ASSEMBLEA GENERALE è costituita da tutti i Soci.
L'ASS. può essere Ordinaria e Straordinaria . E' l'organo supremo del G.C.Fe. e viene convocata dal C.D. in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 15 (quindici) di febbraio; in via straordinaria, invece in seguito a motivata richiesta scritta di almeno un terzo (1/3) dei Soci e ogni qual volta il C.D. lo ritenga necessario e opportuno. – I (2°) convocazione l'Ass. sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
La convocazione dell'Ass. dovrà essere fatta con lettera semplice o con altro mezzo ritenuto idoneo al C.D., nonché per affissione nella Sede Sociale, almeno otto (8) giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.
Hanno diritto ad intervenire tutti i Soci in regola con quanto stabilito dagli artt. 13 e 18 (tredici e diciotto) ed iscritti al Club da almeno 3 (tre) mesi e che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.
Qualora il C.D. non provveda tempestivamente alla convocazione delle Ass. Ordinarie e Straordinarie, richieste dai Soci, entro 30 (trenta) giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Probiviri.
In caso di dimissioni del C.D., l'ASS. ST. dovrà essere convocata, entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario, e/o in difetto, dal Collegio dei Probiviri.
ART. 22
Ad ogni Socio sarà consentita una sola delega da parte di altro Socio avente diritto al voto. Le deleghe dovranno essere consegnate al Presidente del ASS. all'inizio della riunione stessa, il quale ne controllerà la validità.
ART. 23
L'ASS. viene aperta dal Presidente del Club o da chi ne fa le veci e procede subito al raggiungimento dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 24
Le deliberazioni dell'ASS. saranno prese a maggioranza semplice fatta eccezione per:
Deliberazioni eventualmente concernenti la trasformazione, fusione, e/o scioglimento dell'Associazione; le modifiche dello STATUTO dovranno essere approvate con voto favorevole da almeno tre/quarti (¾) dei Soci presenti e votanti. Le deliberazioni di cui alla lettera a) dovranno essere prese solamente in ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
Tutte le deliberazioni debbono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e trascritte nell'apposito registro dei verbali.
ART. 25
Le votazioni dell'ASS. avverranno, ad insindacabile scelta del PRESIDENTE dell'ASS. per alzata di mano, per appello nominale, con voto segreto. Su richiesta della maggioranza semplice dei votanti il P. di Ass. dovrà indire la votazione segreta.
ART. 26
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto dal Presidente e da 6 Consiglieri eletti dall'ASS.GEN.dei SOCI. Nell'ambito del C.D. vengono eletti i 2 (due) Vice PRESIDENTE.
ART. 27
Il PRESIDENTE rappresenta il Club in tutte le sue forme ed è eletto dall'ASS.GEN. dei SOCI a maggioranza dei due/terzi (?). Se nella terza votazione, tale maggioranza non è raggiunta, nella successiva sarà sufficiente la maggioranza relativa (cioè la metà dei votanti+1).
ART. 28
Tutte le cariche sono gratuite ed i Soci rieleggibili. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 29
Al C.D. sono devolute le attribuzioni inerenti a:
Funzionamento tecnico – amministrativo ed organizzativo del Club;
Deliberazioni sui rimborsi spese quando necessario;
Procede alla nomina del DIRETTORE TECNICO sportivo;
Redige il REGOLAMENTO di FUNZIONAMENTO della Sede Sociale;
Redige i regolamenti delle varie manifestazioni diportistiche e agonistiche e ogni regolamento in generale;
Procede al pagamento e riscossione dei debiti e crediti;
Provvede alla nomina annuale dei Soci Onorari (se lo ritiene opportuno);
Compie tutti gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi per il normale funzionamento del Club e della Sede Sociale;
Propone all'ASS. Ord. e Str. L'adesione ad organizzazioni di carattere Nazionale ed Internazionale (a tutela dell'art. 18).
ART. 30
Il C.D. si riunisce su iniziativa di uno qualunque dei suoi componenti.
Il C.D., qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Le riunioni del C.D. saranno valide con l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri. Il C. che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 (tre) riunioni consecutive, sarà ritenuto dimissionario. Le deliberazioni del C.D. e la ratifica dei provvedimenti verranno prese a maggioranza semplice (dei presenti alla riunione) e saranno verbalizzate nell'apposito registro dei verbali. Alle riunioni del C.D. possono presenziare tutti i Soci che lo desiderino, ma non hanno diritto alla parola e quindi non possono intervenire.
ART. 31
I componenti del C.D., nell'interesse dell'Associazione, potranno assumere, volendo, obbligazioni in proprio, fornire garanzie,effettuare sovvenzioni o prestiti solo ed unicamente nell'interesse dell'ASS.
ART. 32
In caso di dimissioni del C.D., durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo C.D., il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero C.D. qualora siano dimissionari almeno la metà + 1 dei Consiglieri.
ART. 33
Il Collegio dei Probiviri è composto al massimo di tre (3) Soci che non ricoprono alcuna carica sociale. Ad esso è demandata l'interpretazione dello Statuto, del Regolamento Interno e di dirimere ogni divergenza all'interno del Club. E' eletto dall'ASS. GEN. dei SOCI, non ha l'obbligo di riunirsi se non in caso di controversie.
ART. 34
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre (3) membri effettivi, che possono anche essere NON SOCI. Debbono controllare e rivedere i libri d'amministrazione, nonché il rendiconto e l'eventuale preventivo annuale (se previsto) accompagnato da una breve relazione illustrativa.
ART. 35
Con l'obbligo di notifica, tutte le attività si intendono a completo rischio e pericolo dei Soci e dei partecipanti. Il G.C.Fe., i suoi organi, o comunque, i suoi rappresentanti sono esenti da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare da incidenti o altro occorso al Socio nello svolgimento delle attività sociali.
ART. 36
Il rapporto sociale si estingue:
Con la morte del Socio;
Con le dimissioni del Socio stesso;
Con la espulsione;
Con la radiazione del socio per morosità.
ART. 37
In caso di scioglimento del Gommone Club Ferrara, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni che operano in identico o analogo settore, per fini di utilità sociale.
ART. 38
Parte integrante del presente STATUTO è il REGOLAMENTO INTERNO . Esso stabilisce le modalità d'applicazione delle norme contenute nello STATUTO.
ART. 39
Per tutto quanto non previsto dal presente STATUTO, si farà riferimento alle norme del CODICE CIVILE in materia. Competente in caso di controversie è il Foro di Ferrara.
ART. 40
E' previsto il reinvestimento di eventuali avanzi di gestione nell'attività istituzionale del Club, così come stabilito dall'art. 3 della L.R. n.34/02.
ART. 41
La sede Sociale e legale del Club è in Via Argine Volano, 197 – Fossalta – Comune di Copparo, Provincia di Ferrara
REGOLAMENTO INTERNO
ART. 1
Alle attività nautiche del GOMMONE CLUB FERRARA sono ammesse (salvo casi particolari stabiliti di volta in volta dal C.D.) tutti i tipi di imbarcazione a motore.
ART. 2
Il G.C.Fe. è formato da Soci del Club che svolgono prettamente attività nautiche.
ART. 3
I Soci regolarmente iscritti al G.C.Fe. con tessera valida per l'anno in corso (vedi art. 15 dello Statuto) hanno diritto a prender parte alle votazioni, a ricoprire cariche sociali, a ricevere le circolari, ad usufruire di tutte le facilitazioni previste e quanto altro possa essere realizzato o messo a disposizione dal G.C.Fe.
ART. 4
Il C.D. vaglierà di volta in volta l'affiliazione a Organizzazioni di carattere Nazionale ed Internazionale.
ART. 5 ( Riunioni )
Alle riunioni del Club hanno diritto di partecipare tutti i Soci in possesso della tessera del Club con la vidimazione dell'anno in corso.
ART. 6
La riunione a carattere assembleare del Club è presieduta da Presidente (di Club) o in sua assenza dal ViceP. O dal Segretario, che procederanno immediatamente alla nomina del P.di ASS.; sarà eletto di volta in volta un PRESIDENTE che si farà assistere da un SEGRETARIO il quale ne redigerà il verbale. (da trascrivere nel registro dei verbali).
ART. 7
Le votazioni si fanno, d'ordinario, per alzata di mano. Una proposta che ottenga parità di voti in due (2) votazioni consecutive, viene immediatamente riproposta con votazione segreta.
ART. 8
All'ASSEMBLEA GENERALE e STRAORDINARIA dei SOCI spetta:
Deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
Approvare eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento Int.;
Eleggere il PRESIDENTE e il C.D.;
Approvare l'importo di varie quote.
Ad essa è demandata inoltre, la decisione, - su proposta scritta di almeno 1/3 dei Soci, - di destituire, anche prima della fine del mandato, un Socio da cariche sociali.
ART. 9
Il C.D. elegge nel suo seno i due (2) Vice P., il Segretario, il Tesoriere.
ART. 10
Perché le riunioni del C.D. siano valide è necessaria la presenza fisica di almeno quattro (4) membri. – Se un C. non partecipa per tre (3) volte consecutive alle riunioni del C.D., senza motivate giustificazioni comunicate prima della riunione stessa, viene sostituito con quel Socio che nelle ultime votazioni aveva riportato il maggior numero di voti, ma non eletto.
ART. 11
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di ripetute votazioni in parità sarà determinante la decisione del Presidente .
ART. 12
Ogni carica ha la durata di 2 (due) anni.
ART. 13
In caso di vacanza di posti per dimissioni o rinunce in seno al C.D., verrà chiamato a farne parte quel Socio, che non eletto, aveva conseguito il maggior numero di voti nell'ultima ASS. per il rinnovo delle cariche.
ART. 14
Per quanto possibile, le riunioni del C.D. si devono tenere nella Sede Sociale, al fine di permettere ai soci che lo desiderino, di assistervi. – In qualsiasi caso, tutte le convocazioni di riunioni, assemblee, e ogni altra attività sociale devono essere affisse all'albo del Club, o negli spazi riservati per tale scopo, con il massimo preavviso possibile al fine di consentire la maggior divulgazione ai Soci anche di quelle notizie che, per eventuali motivi organizzativi, sono state demandate a Soci, opportunamente delegati da C.D.
ART. 15 ( Presidenza del Club )
Il P. rappresenta il Club in tutte le sue forme, convoca e presiede le assemblee, le riunioni e ne fa eseguire le decisioni.
ART. 16
In assenza o impedimento del P., le sue funzioni sono esercitate da un Vice P., dal Segretario, o da un Consigliere delegato dal P.
ART. 17 ( Segreteria )
Il Segretario collabora direttamente col P., redige e cura il Registro dei Verbali delle ASS., delle riunioni de C.D. (che può anche essere lo stesso Registro), attende alla corrispondenza e può riscuotere quote che dovrà poi trasmettere al Tesoriere. Deve curare inoltre l'elenco dei Soci e delle Cariche Sociali.
ART. 18
In caso di vacanza del posto di Segretario, il P. ne assume temporaneamente le funzioni.
ART. 19
I verbali, tenuti aggiornati, sono a disposizione dei Soci, che avanzino richiesta di visione.
ART. 20
Per tutto quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto, si precisa che ciò vale anche per il SOCIO AGGREGATO presentato dal S.ORDINARIO.
ART. 21
Ogni unità da diporto deve essere sempre in grado di far fronte a tutte le situazioni in cui venga a trovarsi.
ART. 22
Ogni Socio, a causa della particolare configurazione delle possibili attività sociali connesse con l'uso del mezzo nautico, può imbarcare un carico o numero di persone a sue discrezione, purchè non ne venga mai compromessa la sicurezza e l'autosufficienza.
ART. 23
NON è possibile far obbligo ad altro Socio di farsi carico di cose o persone che non sia disposto volontariamente ad accettare.
ART. 24
Per tutto quanto non previsto dal presente STATUTO e REGOLAMENTO INTERNO, viene demandato alle norme del CODICE CIVILE in materia.
Competente in caso di controversie è il Foro di Ferrara.